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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA VESPA
(In vigore da sabato 30 gennaio 2010)
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale e culturale denominata ‘La Vespa’ con sede in Battaglia Terme, via Maggiore n. 26. La sede può essere mutata e trasferita su decisione deliberativa dell’assemblea. L’associazione non ha finalità di lucro e opera nel quadro delle leggi a carattere regionale e nazionale.
Art. 2 - Scopi
L’associazione ‘La Vespa’ ha lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare attività di carattere socio-culturale, ambientale, politico e ricreativo, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione di beni storici, architettonici e naturali. In particolare si propone di raggiungere lo scopo attraverso:
I. Organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti;
II. Proiezione di documentari, film, rappresentazioni teatrali;
III. Organizzazione di festival ed eventi ricreativi;
IV. Laboratori e visite guidate;
V. Operazioni di pulizia e recupero di ambienti naturali o architettonici.
Art. 3 - Soci/Diritti e doveri
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 4 - Assemblea
L’assemblea dei soci è l’organo deliberativo dell’associazione.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno I (una) volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso scritto o via e-mail da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’assemblea e contenente l’ordine del giorno dei lavori e in seduta straordinaria in qualsiasi momento su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L’assemblea deve:
I. Approvare il conto consuntivo e preventivo;
II. Fissare l’importo della quota sociale;
III. Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
IV. Eleggere il Presidente (che assume la responsabilità dell’associazione) e il Consiglio direttivo (formato da Presidente, vice Presidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri);
V. Deliberare su quanto altro demandatole per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
VI. Nominare i Revisori dei conti.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.
Art. 5 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
I. È composto da 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti;
II. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
III. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandate all’assemblea;
IV. Redige e presenta il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio direttivo resta in carica 2 anni.
Art. 6 - Presidente
Il Presidente:
I. Ha legale rappresentanza dell’associazione;
II. Presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea;
III. Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
IV. Nomina i rappresentanti dell’associazione presso altre organizzazioni.
Art. 7 - Revisori dei conti
I sindaci revisori dei conti esaminano la situazione amministrativa e ne fanno relazione all’Assemblea.
Art. 8 - Segretario
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
Art. 9 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
Art. 10 - Controversie
I contrasti tra soci saranno presentati per la soluzione al Consiglio direttivo.
Art. 11 - Rinvio